PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I
PROMOZIONE DELLA FORMAZIONE FINALIZZATA ALL'ACCESSO E AL REINSERIMENTO AL LAVORO

Capo I
CONTRATTO FORMATIVO

Art. 1.
(Nozione).

      1. Il contratto formativo è il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato che può essere stipulato in tutti i settori di attività al fine di conseguire una qualificazione professionale, anche di elevato profilo, mediante l'integrazione fra attività formative e prestazioni lavorative.
      2. Durante lo svolgimento del rapporto di lavoro di cui al presente capo, la lavoratrice o il lavoratore riceve la formazione teorica e pratica necessaria per acquisire le competenze idonee al conseguimento di una specifica qualifica professionale.
      3. Lo svolgimento del rapporto di lavoro di cui al presente capo da parte degli adolescenti, come definiti dall'articolo 2, comma 1, è computato ai fini dell'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.
      4. Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, nonché quelle svolte presso gli istituti di formazione o altri enti a tale fine riconosciuti dalle regioni, si cumulano ai fini dell'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione.

 

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Art. 2.
(Destinatari).

      1. Il contratto formativo può essere stipulato dagli adolescenti, intendendo per tali i minori di età compresa fra quindici e diciotto anni, e dai giovani fino ai venticinque anni di età con i datori di lavoro privati e con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I soggetti in possesso di diploma di laurea possono stipulare il contratto formativo sino all'età massima di ventinove anni. Qualora il lavoratore sia disabile i limiti massimi di età sono elevati di due anni.
      2. È fatto divieto, per un biennio, di stipulare ulteriori contratti formativi ai datori di lavoro che non abbiano trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato almeno il 33 per cento di quelli giunti a scadenza, con acquisizione della certificazione di qualificazione professionale, nel biennio precedente, computandosi ciascun biennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora il numero dei contratti trasformati sia compreso tra il 33 per cento e il 66 per cento di quelli giunti a scadenza, il datore di lavoro può stipulare ulteriori contratti formativi in pari numero. Il divieto di nuove assunzioni con contratto formativo non si applica quando nel biennio di riferimento siano venuti a scadere non più di due contratti formativi.
      3. Ai fini di quanto previsto al comma 2, non si tiene conto di coloro che si sono dimessi volontariamente durante il periodo di svolgimento del contratto formativo e di coloro licenziati per giusta causa o per mancato superamento del periodo di prova.

Art. 3.
(Limiti numerici e computabilità).

      1. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative determinano il numero massimo di

 

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contratti formativi stipulabili dal singolo datore di lavoro, tenendo conto delle strutture organizzative e delle professionalità esistenti nelle diverse unità produttive.
      2. Il numero di lavoratori in contratto formativo non può superare, per ciascuna unità produttiva, quello dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato. Una percentuale superiore può essere prevista nel contratto collettivo, stipulato dai sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale, in caso di nuovi insediamenti produttivi o di piani concordati di sviluppo occupazionale.
      3. Ai fini del computo dei limiti numerici previsti da leggi e da contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative ed istituti, gli adolescenti in contratto formativo sono computati nella percentuale ridotta del 50 per cento e i giovani in contratto formativo sono computati in proporzione all'orario previsto per lo svolgimento della prestazione lavorativa, con esclusione delle ore dedicate alla formazione.
      4. Resta fermo per il settore artigiano quanto disposto dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.
      5. I disabili in contratto formativo sono computati nelle quote di riserva previste dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Art. 4.
(Forma e contenuti).

      1. Il contratto formativo è stipulato in forma scritta. L'assunzione avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di lavoro subordinato, ivi compreso l'obbligo di darne comunicazione ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, al centro per l'impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro.
      2. Elementi essenziali del contratto formativo sono l'indicazione dell'età e il titolo di studio del lavoratore, il nominativo del

 

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tutore inizialmente assegnatogli, le mansioni cui il lavoratore sarà adibito e la relativa retribuzione, la qualificazione professionale al cui conseguimento è finalizzato il contratto formativo, nonché la durata temporale del rapporto di lavoro.
      3. La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere:

          a) la copia del contratto stipulato;

          b) la copia del progetto formativo, che deve essere consegnata al lavoratore in allegato al contratto;

          c) la dichiarazione dell'avvenuta consegna al lavoratore della scheda professionale, nella quale sono registrate le informazioni relative alle attività formative esterne e interne e al lavoro svolto;

          d) l'autocertificazione, da parte del datore di lavoro, del rispetto di quanto previsto all'articolo 2, comma 2.

Art. 5.
(Formazione esterna e interna).

      1. Le caratteristiche della formazione esterna e interna da impartire al lavoratore assunto con contratto formativo devono risultare dal progetto formativo allegato al contratto di lavoro.
      2. Il datore di lavoro può predisporre direttamente un progetto formativo o ricorrere a quello elaborato dall'ente bilaterale di categoria, ove costituito, o dalla struttura pubblica territorialmente competente in materia di servizi per l'impiego. Qualora il datore di lavoro si avvalga di un proprio progetto formativo, quest'ultimo è soggetto all'approvazione preventiva della struttura pubblica territorialmente competente in materia di servizi per l'impiego.
      3. La formazione esterna deve essere di durata pari ad almeno 120 ore medie annue. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative possono stabilire una durata inferiore per i soggetti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto alla professionalità da acquisire. I medesimi contratti collettivi possono stabilire una durata superiore

 

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per gli adolescenti in contratto formativo.
      4. La formazione interna è affidata al tutore, che deve possedere adeguate competenza ed esperienza professionali. Essa può consistere, in parte, in addestramento pratico o in affiancamento, fermo restando che la durata complessiva deve essere pari ad almeno 120 ore medie annue.
      5. Per ogni gruppo di lavoratori in contratto formativo, di numero comunque non superiore a tre, deve essere nominato un distinto tutore, che può anche coincidere con il datore di lavoro.

Art. 6.
(Registrazione e certificazione dell'attività formativa svolta).

      1. Il datore di lavoro è tenuto a registrare sull'apposita scheda professionale le attività formative esterne e interne e le mansioni cui il lavoratore è adibito.
      2. La certificazione della formazione è affidata alla struttura pubblica territorialmente competente, anche per il tramite dei soggetti convenzionati ai sensi dell'articolo 117 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Essa è utile anche ai fini del bilancio delle competenze e del riconoscimento di crediti formativi.
      3. In caso di recesso da un contratto formativo, la formazione esterna e interna effettuata può essere riconosciuta utile, in parte o totalmente, anche nell'ambito di un nuovo contratto formativo da parte della struttura pubblica territorialmente competente in materia di servizi per l'impiego.
      4. I termini e le modalità della registrazione e della certificazione dell'attività formativa svolta sono determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,

 

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n. 281, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
      5. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi formativi previsti per ciascun anno di formazione esterna, il lavoratore deve partecipare a moduli integrativi predisposti dalla struttura formativa incaricata.

Art. 7.
(Disciplina del rapporto).

      1. Nel contratto formativo può essere prevista l'effettuazione di un periodo di prova, finalizzato esclusivamente ad accertare l'attitudine del lavoratore a conseguire la qualifica prevista. La durata dell'eventuale periodo di prova è stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Essa non può comunque superare il limite massimo di due mesi.
      2. L'assegnazione di mansioni equivalenti o superiori rispetto a quelle indicate nel contratto formativo può avvenire, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2103 del codice civile, qualora sia finalizzata ad un migliore adeguamento della prestazione lavorativa alle attività di formazione esterna e interna svolte. È fatto divieto di assegnare mansioni non attinenti alla qualificazione professionale da conseguire, nonché di stipulare contratti formativi per l'acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti generici o ripetitivi, individuate come tali dal contratto collettivo di cui al comma 1.
      3. L'orario di lavoro è comprensivo delle ore di formazione esterna e interna previste dal progetto formativo e deve risultare compatibile con lo svolgimento delle attività formative indicate dal progetto medesimo. Il contratto collettivo nazionale di cui al comma 1 può prevedere che eventuali ore aggiuntive di formazione non siano retribuite, nonché modalità e condizioni a fronte delle quali

 

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può essere richiesto al giovane in contratto formativo lo svolgimento di prestazioni di lavoro notturno e di lavoro straordinario o supplementare; può altresì prevedere modalità e condizioni dell'articolazione dell'orario di lavoro su base multiperiodale, purché tali modalità non compromettano lo svolgimento delle attività formative.
      4. Il trattamento economico è stabilito dal contratto collettivo nazionale di cui al comma 1 in misura percentuale progressivamente crescente durante il corso del rapporto, rispetto al livello retributivo spettante al lavoratore in possesso della qualifica al cui conseguimento è preordinata l'assunzione con contratto formativo. Il medesimo contratto collettivo nazionale o il contratto collettivo aziendale o decentrato può stabilire modalità e criteri per la corresponsione di emolumenti retributivi a carattere variabile.
      5. La durata del rapporto di lavoro di cui al presente capo varia, a seconda della formazione scolastica e professionale già posseduta e della qualifica professionale da acquisire, da un minimo di diciotto a un massimo di quarantotto mesi. Il contratto collettivo nazionale di cui al comma 1 può stabilire una durata massima inferiore, nonché la modulazione delle durate. Qualora l'assunzione avvenga con contratto formativo a tempo parziale, la durata massima si prolunga proporzionalmente. È vietata la stipulazione del contratto formativo a tempo parziale per un orario inferiore a 28 ore settimanali, anche se calcolate come media su base annua. La durata massima del periodo di lavoro di cui al presente capo, per ciascun lavoratore, corrisponde alla durata massima del rapporto di lavoro svolto presso un medesimo datore di lavoro o presso più datori di lavoro e concluso con la certificazione della qualifica professionale acquisita. Un nuovo contratto formativo può essere stipulato per l'acquisizione di una diversa qualifica professionale.
      6. Ai lavoratori in contratto formativo sono estese le vigenti disposizioni relative al diritto alla conservazione del rapporto
 

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di lavoro in caso di infortunio, malattia, maternità e paternità e servizio militare. La durata del rapporto è prolungata in misura corrispondente alla durata dei periodi di congedo di maternità, paternità e parentale. Analogo prolungamento è previsto in caso di servizio militare. Il contratto collettivo nazionale di cui al comma 1 può individuare le ulteriori cause di sospensione del rapporto che comportano tale prolungamento. Il prolungamento non può in ogni caso comportare il superamento per più di diciotto mesi della durata massima di quarantotto mesi.
      7. Il recesso dal rapporto di lavoro di cui al presente capo durante lo svolgimento del medesimo è ammesso soltanto per giusta causa. È consentito il recesso anticipato da parte del lavoratore, purché sia rispettato il termine di preavviso fissato dal contratto collettivo nazionale di cui al comma 1. In mancanza di determinazione ad opera del contratto collettivo, la durata del preavviso è fissata in un giorno per ogni mese di durata prevista del contratto. Il datore di lavoro può assumere un nuovo lavoratore per il medesimo progetto, comunicando la sostituzione ai servizi per l'impiego competenti, qualora vi sia compatibilità di durata del rapporto e di attività formative da svolgere.
      8. Al rapporto di lavoro di cui al presente capo si applica la disciplina legale e contrattuale vigente in materia di trattamento di fine rapporto. In caso di proseguimento del rapporto di lavoro oltre il trentesimo giorno rispetto alla scadenza prevista, il contratto formativo si considera trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato e il lavoratore ha diritto all'inquadramento professionale corrispondente alla qualificazione professionale acquisita e certificata. Il periodo di rapporto di lavoro di cui al presente capo si computa nell'anzianità di servizio del lavoratore.
      9. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, il rapporto di lavoro degli adolescenti in contratto formativo è regolato dalla legge 17 ottobre
 

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1967, n. 977, come modificata dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345.

Art. 8.
(Prestazioni previdenziali e assistenziali).

      1. Ai lavoratori in contratto formativo spettano le prestazioni previste da leggi e da contratti collettivi in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, malattia, invalidità e vecchiaia, maternità e paternità, sostegno al nucleo familiare, riduzioni o sospensioni della prestazione lavorativa e disoccupazione.

Art. 9.
(Sgravi contributivi).

      1. Non si ha contribuzione a carico del datore di lavoro per il contratto formativo per gli adolescenti.
      2. Per il contratto formativo per i giovani la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 5 per cento. A carico del lavoratore è posto un onere contributivo pari a un quinto del contributo a carico del datore di lavoro. Al termine del rapporto tali benefìci contributivi sono mantenuti per due anni qualora lo stesso sia trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
      3. Durante il rapporto di lavoro di cui al presente capo, la riduzione delle aliquote contributive è subordinata alla partecipazione dei lavoratori in contratto formativo alle attività di formazione esterna previste nel progetto, a meno che la mancata partecipazione sia dovuta a carenze nella programmazione e nell'attivazione delle iniziative da parte dell'amministrazione regionale competente. In tal caso all'amministrazione sono trasferiti gli oneri relativi alle agevolazioni contributive concesse.
      4. Nel settore artigiano e nelle imprese di piccole dimensioni, come determinate dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12

 

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ottobre 2005, che hanno ottemperato alle prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro per il contratto formativo per i giovani è ridotta di 2 punti percentuali.
      5. La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro si riduce di 2 punti percentuali qualora il contratto formativo sia stipulato con giovani che, sulla base di rilevazioni effettuate dai centri provinciali per l'impiego, statisticamente, possiedono in misura proporzionalmente minore, nel settore contrattuale di riferimento, la qualificazione professionale che il contratto è volto ad acquisire.
      6. Sono concesse agevolazioni contributive per i lavoratori impegnati in qualità di tutore nelle iniziative formative interne secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.
(Informativa e monitoraggio).

      1. Il datore di lavoro comunica i dati relativi ai contratti formativi stipulati e al loro andamento agli organismi sindacali aziendali, se costituiti, o alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano provinciale, nonché alle consigliere o ai consiglieri provinciali di parità.
      2. Le strutture regionali competenti effettuano il monitoraggio delle attività di formazione progettate e attuate. È affidato all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) il compito di elaborare un rapporto sullo stato di realizzazione dell'offerta di formazione esterna per i lavoratori in contratto formativo entro il 31 dicembre di ogni anno.

 

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Art. 11.
(Sanzioni).

      1. La mancanza del contratto scritto o la mancata effettuazione delle attività di formazione interna previste dal progetto comportano la conversione, a decorrere dall'attivazioe del rapporto di lavoro, del contratto formativo in contratto di lavoro a tempo indeterminato.
      2. Le altre omissioni o violazioni delle disposizioni del presente capo da parte del datore di lavoro sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. L'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie è versato su un apposito capitolo di bilancio e assegnato al Fondo per l'occupazione.

Art. 12.
(Abrogazioni).

      1. Dalla data di entrata in vigore delle norme attuative di cui agli articoli 6, comma 4, e 9, comma 6, sono abrogati: la legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni; il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668; l'articolo 21 della legge 28 febbraio 1987, n. 56; l'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni. Sono altresì abrogati: l'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 86, e successive modificazioni; l'articolo 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 407; l'articolo 5 della legge 15 ottobre 1991, n. 344; l'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive modificazioni; l'articolo 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
      2. Sono fatte salve, nelle more della data di entrata in vigore delle norme di attuazione del presente capo, le disposizioni previste dai decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 8 aprile

 

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1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 1998, 20 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 1999, e 28 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2000.

Capo II
CONTRATTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO

Art. 13.
(Finalità del contratto di inserimento lavorativo).

      1. Il contratto di inserimento lavorativo è finalizzato a favorire l'accesso al lavoro o il reingresso nel mercato del lavoro degli appartenenti alle seguenti categorie di soggetti:

          a) disoccupati e inoccupati di lunga durata, intendendo per tali quelli che sono alla ricerca di un'occupazione da più di dodici mesi, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, e che hanno un'età superiore a venticinque anni o a ventinove anni se laureati;

          b) disoccupati di età superiore a quarantacinque anni;

          c) disoccupati e inoccupati, precedentemente impegnati in lavoro di cura di familiari, di disabili gravi ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, o di minori di anni dodici, ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, o per gravi motivi, ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e successive modificazioni.

Art. 14.
(Tipologia e disciplina del contratto di inserimento lavorativo).

      1. Il contratto di inserimento lavorativo prevede lo svolgimento di uno specifico

 

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progetto formativo, di qualificazione o riqualificazione professionale, approvato dal centro per l'impiego competente per territorio, il cui esito è dallo stesso verificato, ai sensi di quanto previsto dalla disciplina regionale di attuazione.
      2. Il contratto di inserimento lavorativo può essere stipulato a tempo indeterminato oppure a tempo determinato per la durata massima di dodici mesi. Non possono essere effettuate assunzioni con contratti di inserimento lavorativo da datori di lavoro che hanno effettuato licenziamenti nei dodici mesi precedenti.
      3. Al contratto di inserimento lavorativo a tempo determinato si applicano le disposizioni in materia di assunzioni a termine dettate dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, fatto salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo.
      4. Il contratto di inserimento lavorativo a tempo determinato non è suscettibile di proroga. Il medesimo datore di lavoro non può stipulare più di un contratto di inserimento lavorativo a tempo determinato con lo stesso lavoratore.
      5. È fatto divieto di stipulare ulteriori contratti di inserimento lavorativo a tempo determinato ai datori di lavoro che non hanno trasformato in assunzioni a tempo indeterminato almeno il 60 per cento dei contratti di inserimento lavorativo a termine venuti a scadenza nel biennio precedente, computandosi ciascun biennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.
(Incentivazione alla stipulazione dei contratti di inserimento lavorativo).

      1. Per i lavoratori assunti con contratto di inserimento lavorativo a tempo indeterminato la quota di contribuzione è dovuta per i primi due anni nella misura corrispondente a quella prevista per i lavoratori in contratto formativo.
      2. Per i lavoratori assunti con contratto di inserimento lavorativo a tempo determinato, i benefìci di cui al comma 1

 

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trovano applicazione subordinatamente alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e successivamente ad essa, per una durata pari a quella del contratto trasformato.
      3. Il datore di lavoro ha diritto al rimborso delle spese sostenute, adeguatamente documentate in conformità ai criteri fissati a livello regionale, in relazione al progetto formativo attuato, a carico del Fondo di rotazione per la formazione professionale di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni.

TITOLO II
SOSTEGNI AL REDDITO

Capo I
SOSTEGNO AL REDDITO DI DISOCCUPAZIONE E DI SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 16.
(Trattamento di disoccupazione).

      1. L'indennità di disoccupazione involontaria spetta a tutti i prestatori di lavoro subordinato.
      2. La durata del trattamento di disoccupazione è di dodici mesi elevati a sedici mesi per i lavoratori che hanno compiuto i quarantacinque anni di età e a venti mesi per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni di età. Nei territori con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale essa è elevata, rispettivamente, a quattordici, venti e ventiquattro mesi.
      3. L'indennità di disoccupazione è pari al 60 per cento della retribuzione media giornaliera assoggettata a contribuzione nei dodici mesi precedenti. Il trattamento si intende inclusivo dei contributi figurativi corrispondenti.
      4. La misura di cui al comma 3 si riduce al 40 per cento dopo il dodicesimo

 

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mese e al 30 per cento dopo il sedicesimo mese. La predetta riduzione non opera qualora siano presenti nel nucleo familiare, sulla base della certificazione anagrafica, figli minori o studenti regolarmente iscritti a corsi di formazione professionale, di diploma o di laurea ovvero nel caso in cui l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del lavoratore non sia superiore a quello previsto per l'erogazione del reddito minimo di inserimento.
      5. L'indennità spetta se il lavoratore possa far valere almeno due anni di assicurazione e almeno cinquantadue contributi settimanali nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.
      6. Il contributo che il datore di lavoro è tenuto a versare per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria è pari all'1,61 per cento.
      7. Il prestatore di lavoro subordinato è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo pari allo 0,30 per cento. È conseguentemente soppresso il contributo dovuto dal lavoratore ai sensi dell'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.
      8. Il contributo a carico del datore di lavoro è aumentato dell'1 per cento in caso di rapporti di lavoro di durata determinata.
      9. In caso di licenziamento individuale, per giustificato motivo oggettivo, ovvero di dimissioni per giusta causa, intervenuti dopo il superamento del periodo di prova, il datore di lavoro è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS una somma pari a due mensilità del trattamento di disoccupazione, al lordo dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. La somma è pari a sei mensilità in caso di licenziamento per riduzione del personale, riducibile a due mensilità nel caso in cui la procedura di mobilità si sia conclusa con un accordo collettivo che abbia introdotto un piano sociale d'impresa o di gruppo.
      10. Costituisce presupposto per l'erogazione dell'indennità lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile
 

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2000, n. 181, e successive modificazioni, causato da licenziamento, individuale o per riduzione di personale, da dimissioni per giusta causa ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto.
      11. La lettera di dimissioni volontarie è priva di effetto, se non convalidata, durante il periodo di preavviso, dai servizi ispettivi della direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Al termine del periodo di preavviso il rapporto di lavoro si risolve, tranne nel caso di mancata convalida. Il datore di lavoro che nei successivi tre mesi procede al licenziamento individuale, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo od oggettivo, del medesimo lavoratore è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS una somma pari a sei mensilità del trattamento di disoccupazione.
      12. In applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di lavoro che, senza giustificato motivo, non risponde alla convocazione dei servizi per l'impiego, non accetta di frequentare o non frequenta regolarmente iniziative formative prospettategli dai predetti servizi, non accetta un'offerta di lavoro in luogo distante fino a 50 chilometri da quello di residenza per prestazioni e retribuzione conformi a quelle relative all'ultima occupazione ovvero non aderisce a iniziative di inserimento lavorativo.
      13. L'erogazione del trattamento di disoccupazione è sospesa nei periodi in cui è svolta un'attività di lavoro a termine subordinato, autonomo o economicamente dipendente, intendendo per tale quello di cui all'articolo 18, comma 1, che garantisce un reddito mensile, rapportato a giornata, almeno pari al trattamento di disoccupazione. In caso contrario, il trattamento è ridotto proporzionalmente.
      14. Decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di lavoro che svolge attività di lavoro subordinato, autonomo o economicamente dipendente senza averne data preventiva comunicazione
 

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alla sede provinciale competente dell'INPS.
      15. È fatta salva l'applicazione delle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di disoccupazione ordinaria, di disoccupazione speciale e di indennità di mobilità ai trattamenti già in godimento, nonché ai trattamenti dovuti a seguito di procedure di mobilità già instaurate alla medesima data.

Art. 17.
(Trattamento di disoccupazione a requisiti ridotti per i lavoratori subordinati discontinui).

      1. Il requisito di anzianità lavorativa previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è ridotto a settanta giorni e trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori subordinati, ivi compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato.
      2. Ai fini della maturazione del diritto al trattamento di cui al presente articolo si prescinde dal requisito dell'anzianità assicurativa.
      3. Il trattamento non spetta quando, nell'anno in relazione al quale si chiede il trattamento, non risulta accertato lo stato di disoccupazione, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, per tutte le giornate non lavorate, ad esclusione dei giorni festivi.
      4. Il trattamento spetta fino a concorrenza di un reddito familiare pari a euro 16.000 calcolato in base all'ISEE. Tale soglia di reddito è annualmente aggiornata sulla base della variazione media fatta registrare nell'anno precedente dall'indice dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dei prezzi al consumo per la collettività nazionale.

Art. 18.
(Trattamento di disoccupazione per i lavoratori economicamente dipendenti).

      1. Ai lavoratori che svolgono rapporti di collaborazione aventi ad oggetto una

 

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prestazione d'opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, svolta senza vincolo di subordinazione, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza, si applicano le disposizioni vigenti in materia di assicurazione contro la disoccupazione involontaria, come modificate ai sensi degli articoli 16 e 17 della presente legge e del presente articolo.
      2. La durata del rapporto e l'ammontare del corrispettivo devono essere determinati nel contratto di lavoro o nella lettera di incarico o in altro documento scritto trasmesso dal committente, anche per il tramite del prestatore di lavoro, ai servizi per l'impiego competenti alla data d'inizio dell'attività lavorativa.
      3. Qualora il compenso previsto, su base mensile, risulti inferiore al minimale di reddito mensile stabilito per la gestione degli esercenti attività commerciali ai fini previdenziali, la durata è riproporzionata sulla base del rapporto tra il compenso pattuito e l'importo del predetto minimale.
      4. Costituisce presupposto per l'erogazione del trattamento di disoccupazione lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, causato da recesso del committente, da recesso per giusta causa del prestatore di lavoro, ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto.

Art. 19.
(Trattamento in caso di sospensione del rapporto di lavoro subordinato).

      1. La disciplina della cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, è estesa a tutti i rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di imprese private.
      2. Ferma restando la disciplina vigente in materia di causali di accesso e di durata, al trattamento di cassa integrazione

 

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guadagni, ordinaria e straordinaria, si applica quanto previsto all'articolo 16, commi 3 e 4.
      3. Il prestatore di lavoro non può ricevere indennità di disoccupazione e indennità di cassa integrazione guadagni per una durata complessivamente superiore a trenta mesi nell'arco di un quinquennio.
      4. I trattamenti di integrazione salariale non possono essere erogati a beneficio di imprese che non predispongano un piano sociale che preveda interventi, quali l'introduzione di regimi flessibili degli orari, e che non abbiano esperito il tentativo di stipulare contratti di solidarietà difensivi. I suddetti trattamenti non possono essere erogati a favore di lavoratori che, durante la sospensione del lavoro, non siano disponibili a partecipare a iniziative di formazione o di riqualificazione professionale ovvero impegnati in attività di utilità sociale, ai sensi di quanto previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328.
      5. Nel caso in cui il datore di lavoro proceda al licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo del lavoratore nel corso della sospensione del rapporto ovvero entro tre mesi dal termine della stessa, egli è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS, in aggiunta alla somma prevista all'articolo 16, comma 8, una somma pari a ulteriori due mensilità del trattamento erogato al lavoratore.
      6. Il contributo alla Cassa unica assegni familiari (CUAF) pari all'1,68 per cento è destinato al finanziamento della cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria. Il finanziamento della CUAF è posto a carico della Gestione per gli interventi assistenziali presso l'INPS. I datori di lavoro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni continuano ad essere obbligati alla previgente aliquota contributiva, con destinazione della parte differenziale al finanziamento dei fondi bilaterali di cui all'articolo 20.
 

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Art. 20.
(Fondi bilaterali per il sostegno del reddito e dell'occupazione).

      1. Le prestazioni aggiuntive del trattamento di cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, e del trattamento di disoccupazione sono poste a carico di fondi bilaterali per il sostegno del reddito e dell'occupazione, istituiti mediante contratto collettivo nazionale o accordo intercategoriale stipulato con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nel settore di riferimento, secondo criteri determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale.
      2. Non rientrano nella nozione di retribuzione imponibile, nel limite del 2 per cento della stessa, i contributi versati ai fondi bilaterali di cui al presente articolo.
      3. I fondi bilaterali di cui al presente articolo possono stipulare con l'INPS una convenzione, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che preveda il trasferimento ad essi della responsabilità dell'erogazione del trattamento complessivo di cassa integrazione guadagni o del trattamento di disoccupazione.
      4. I fondi bilaterali di cui al presente articolo possono stipulare con le regioni convenzioni in cui possono essere previste modalità di realizzazione di politiche attive del lavoro, in raccordo con i servizi per l'impiego territorialmente competenti, che consentano di ottenere introiti finanziari.
      5. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui

 

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al comma 1, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applica la disciplina contrattuale e amministrativa degli attuali fondi bilaterali di sostegno al reddito.

Capo II
SOSTEGNO DEL REDDITO DEI LAVORATORI SUBORDINATI DISCONTINUI, AUTONOMI ED ECONOMICAMENTE DIPENDENTI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Art. 21.
>(Trattamento di sostegno del reddito).

      1. Tutte le persone che svolgono prestazioni di lavoro subordinato in forma discontinua o parziale o che svolgono attività di lavoro caratterizzate da una situazione di dipendenza economica, maturando il diritto al trattamento di cui all'articolo 17, hanno diritto ad una ulteriore integrazione del reddito, per ogni giorno lavorato, pari all'1,25 per cento della differenza tra 9.300 euro lordi annui e il reddito da lavoro percepito, fino a un massimo del 100 per cento. Tale soglia di reddito è annualmente aggiornata sulla base della variazione media fatta registrare nell'anno precedente dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collettività nazionale.
      2. Ai fini della presente legge, per rapporti di lavoro caratterizzati da una situazione di dipendenza economica si intendono i rapporti di collaborazione aventi ad oggetto una prestazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale, svolta senza vincolo di subordinazione, indipendentemente dall'ambito aziendale o extra-aziendale in cui si svolge la prestazione stessa e anche se prestata a favore di una società cooperativa. Non rientrano nell'ambito di tale fattispecie i rapporti di lavoro che abbiano una durata complessiva non superiore a dodici giorni.

 

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      3. Nel reddito da lavoro percepito di cui al comma 1 è computato il trattamento di disoccupazione a requisiti ridotti per i lavoratori discontinui, di cui all'articolo 17.
      4. Il lavoratore a tempo parziale ha diritto all'integrazione del reddito a condizione che nei periodi giornalieri, settimanali, mensili o annuali in cui non svolge la prestazione lavorativa sia disponibile ad aderire a iniziative di formazione o di riqualificazione professionale ovvero a impegnarsi in attività di utilità sociale, ai sensi di quanto previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328.
      5. Decade dal diritto all'integrazione il lavoratore che rifiuta un'offerta di lavoro formulata dal servizio per l'impiego competente che gli consentirebbe di percepire retribuzioni, compensi o emolumenti di ammontare superiore a quello della soglia superiore di reddito di cui al comma 1 e che non comporta la cessazione delle attività di formazione o di riqualificazione professionale in atto.
      6. L'integrazione è corrisposta a domanda del lavoratore, allegando copia delle attività di lavoro svolte, in forma subordinata, autonoma o economicamente dipendente, indicando la loro durata e la retribuzione, i compensi e gli emolumenti percepiti.
      7. Il livello di reddito lordo di riferimento è quello dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'integrazione è percepita nel periodo di imposta successivo.

Art. 22.
(Integrazione dei contributi previdenziali e totalizzazione e ricongiunzione ai fini pensionistici per i lavoratori economicamente dipendenti).

      1. I lavoratori iscritti alla gestione separata dell'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a un'integrazione dei versamenti contributivi.
      2. L'integrazione riguarda la parte di reddito da lavoro soggetta a contribuzione

 

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ed è pari alla differenza tra le aliquote di computo della gestione separata di cui al comma 1 e del Fondo pensione lavoratori dipendenti, entro un ammontare massimo pari al 13 per cento.
      3. L'integrazione dei versamenti contributivi si applica in misura piena fino alla soglia di reddito lordo annuo pari a 9.300 euro; al di sopra di tale soglia l'integrazione si applica con importi decrescenti di un punto percentuale ogni 300 euro di maggiore reddito. Tale soglia è annualmente aggiornata sulla base della variazione media fatta registrare nell'anno precedente dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collettività nazionale.
      4. Trovano applicazione le disposizioni sulla totalizzazione e sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi a fini previdenziali di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, all'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, nonché alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e alla legge 5 marzo 1990, n. 45.

Art. 23.
(Diritti di sicurezza sociale).

      1. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al presente capo hanno diritto alla tutela previdenziale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia, i superstiti, la maternità e la paternità e gli assegni al nucleo familiare.
      2. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al presente capo hanno diritto di aderire alle forme pensionistiche complementari esclusivamente in regime di contribuzione definita, anche unitamente ai lavoratori subordinati. Conseguentemente, al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le fonti istitutive di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 possono consentire che l'istituzione di forme pensionistiche complementari per i lavoratori economicamente dipendenti avvenga unitamente ai lavoratori di cui alle

 

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lettere a) e b-bis) del presente comma, che siano inseriti nelle imprese committenti»;

          b) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:

          «a) per i soggetti di cui al comma 1, lettere a), b-bis) e b-ter), e per quelli di cui all'ultimo periodo della lettera b) del medsimo comma, esclusivamente forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita».

      3. Le lavoratrici di cui al presente capo hanno altresì diritto a che siano assicurati mezzi adeguati alla soddisfazione di esigenze socialmente rilevanti in relazione ai periodi di discontinuità del lavoro.

Art. 24.
(Disposizioni in materia di previdenza pensionistica complementare).

      1. Al fine di promuovere l'adesione dei lavoratori subordinati ai fondi pensione, al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 4 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

      «4. Le fonti istitutive di cui al comma 1 stabiliscono le modalità di adesione ai fondi pensione, definendo procedure di silenzio-assenso alla partecipazione ai fondi, che in ogni caso prevedano un termine non inferiore a tre mesi per la manifestazione del rifiuto di aderire e che tengano altresì ferma la preventiva informazione degli aderenti, come richiesta in attuazione del comma 4 dell'articolo 4»;

          b) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il trasferimento della posizione individuale comporta anche la prosecuzione dell'obbligo di accantonamento del TFR, nella misura stabilita dalle fonti istitutive di cui all'articolo 8, comma 2, a favore del fondo pensione di destinazione»;

 

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          c) il primo periodo del comma 3-bis dell'articolo 10 è sostituito dai seguenti: «Le fonti istitutive prevedono per ogni singolo iscritto, anche in mancanza delle condizioni di cui ai commi precedenti, la facoltà di trasferimento dell'intera posizione individuale dell'iscritto presso altro fondo pensione, di cui agli articoli 3 e 9, non prima di tre anni di permanenza presso il fondo da cui l'iscritto si intende trasferire. Il trasferimento non può aver luogo, comunque, prima che siano decorsi tre anni dalla data del primo provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 17, comma 2, lettera f). Il trasferimento della posizione individuale comporta anche la prosecuzione dell'obbligo di accantonamento annuale del TFR, nella misura stabilita dalle fonti istitutive di cui all'articolo 8, comma 2, a favore del fondo pensione di destinazione».

      2. La somma da destinare effettivamente ai fondi gestori di previdenza complementare da parte della pubblica amministrazione come quota del datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, è definita in sede contrattuale. Il comma 18 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è abrogato.
      3. Le quote di trattamento di fine rapporto destinate alle forme pensionistiche complementari dei pubblici dipendenti sono trattate come quote figurative e rivalutate secondo il meccanismo previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2000, e successive modificazioni.
      4. La quota di trattamento di fine rapporto che i pubblici dipendenti possono destinare ai fondi pensione, prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2000, e successive modificazioni, può essere elevata, in sede contrattuale, fino al 6,91 per cento.

 

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TITOLO III
SOSTEGNO PER I GIOVANI DISOCCUPATI E INOCCUPATI

Art. 25.
(Dotazione finanziaria di capitale in favore dei giovani per promuovere l'eguaglianza delle opportunità).

      1. Per un periodo sperimentale di due anni, ad ogni cittadino italiano di diciotto anni di età, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 26, comma 1, è attribuita una dotazione finanziaria di capitale pari a 15.000 euro, ovvero una dotazione di importo superiore qualora prevista dai provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 27, per la formazione post-secondaria qualificata o per l'avviamento di un'attività imprenditoriale o professionale. La dotazione finanziaria di capitale è attribuita a titolo di credito senza interessi; le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire che quota parte della dotazione finanziaria di capitale sia attribuita a titolo di contributo a fondo perduto con le modalità di cui al citato articolo 27.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta annualmente al Parlamento una relazione sui risultati dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo.
      3. Entro tre mesi dal termine del periodo sperimentale di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può disporre il prolungamento del periodo sperimentale per un tempo non superiore a due anni.

Art. 26.
(Soggetti beneficiari).

      1. I benefìci di cui al presente titolo sono attribuiti, a domanda, al compimento

 

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del diciottesimo anno di età, ai cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

          a) completamento dei percorsi di istruzione e di formazione, ai sensi dei decreti legislativi 15 aprile 2005, n. 76, e 17 ottobre 2005, n. 226;

          b) assenza di condanne penali, salvo quanto previsto dai provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 27.

      2. Il diritto ai benefìci previsti dal presente titolo decade al compimento, da parte del soggetto beneficiario, del venticinquesimo anno di età, salvo quanto previsto dai provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 27.
      3. La dotazione finanziaria di capitale è destinata ad una o ad entrambe le seguenti finalità:

          a) formazione post-secondaria qualificata, con l'acquisizione di specifiche conoscenze e competenze professionali, mediante frequenza di corsi di laurea universitaria, corsi di formazione riconosciuti, tirocini professionali o similari;

          b) avviamento di un'attività imprenditoriale o professionale.

      4. I soggetti beneficiari, all'atto della domanda per l'attribuzione della dotazione di cui all'articolo 25, specificano:

          a) in quale data intendano ricevere, entro i termini di decadenza di cui al comma 2, la dotazione finanziaria di capitale;

          b) la finalizzazione della dotazione finanziaria di capitale con il relativo piano di spesa.

      5. Al fine di orientare i programmi di formazione e di avvio di attività imprenditoriali o professionali dei giovani che richiedono i benefìci di cui al presente titolo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa consultazione delle parti sociali e delle associazioni di categoria, rendono noti, entro la data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 27, con proprio

 

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documento, la domanda prevedibile di figure professionali e il fabbisogno di nuove attività per la produzione di beni e di servizi, ai fini di uno sviluppo equilibrato e innovativo del sistema economico-sociale del territorio.
      6. I benefìci di cui al presente titolo sono cumulabili, dai soggetti aventi diritto, con le agevolazioni di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.
      7. I soggetti beneficiari provvedono al rimborso della dotazione finanziaria di capitale entro quindici anni dalla data di erogazione del primo rateo, al netto dell'eventuale quota parte della dotazione finanziaria di capitale erogata a titolo di contributo a fondo perduto, secondo le modalità previste dai provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 27. Qualora la somma non sia restituita entro il termine stabilito, il beneficiario corrisponde alla banca o all'istituto di credito di cui al comma 1 del citato articolo 27, oltre ad una somma equivalente alla dotazione finanziaria di capitale, gli interessi correnti per il ritardato rimborso ad un tasso pari all'interesse legale.

Art. 27.
(Fondi per l'eguaglianza delle opportunità dei giovani).

      1. Entro il 31 dicembre 2006, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per le pari opportunità e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stipula una convenzione con l'Associazione bancaria italiana relativa all'erogazione, da parte di banche ed istituti finanziari, della dotazione finanziaria di capitale di cui all'articolo 25 ai beneficiari individuati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del comma 3. La convenzione stabilisce altresì un tasso di interesse sui crediti omogeneo su tutto

 

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il territorio nazionale. L'onere degli interessi e la garanzia per la copertura dei rischi sui crediti, nonché dell'eventuale erogazione di parte della dotazione finanziaria di capitale a titolo di contributo a fondo perduto, sono posti a carico dei fondi di cui al comma 3.
      2. Per un periodo sperimentale di due anni, entro il 31 marzo, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano una somma determinata annualmente in misura pari al gettito, relativo all'anno precedente, dell'imposta sulle successioni e donazioni, che è ripristinata nelle misure e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge 18 ottobre 2001, n. 383; conseguentemente, l'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della citata legge n. 383 del 2001 sono abrogati. Il riparto è effettuato in relazione al numero dei cittadini italiani, residenti nei territori delle singole regioni o province autonome, che compiono diciotto anni di età nel corso dell'anno e al reddito pro capite medio di ogni singola regione o provincia autonoma relativo all'anno precedente.
      3. Entro tre mesi dall'attribuzione delle somme ripartite secondo le modalità di cui al comma 2 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri atti, provvedono:

          a) ad istituire con le somme di cui all'alinea un fondo per l'eguaglianza delle opportunità dei giovani, di seguito denominato «fondo», destinato alla copertura degli oneri relativi agli interessi e ai rischi sui crediti erogati ai sensi del comma 1 e degli oneri derivanti dall'eventuale erogazione di parte della dotazione finanziaria di capitale a titolo di contributo a fondo perduto;

          b) a stabilire le modalità per il cofinanziamento del fondo da parte di enti territoriali e locali nonché da parte di privati cittadini, società, associazioni ed

 

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enti, tra i quali gli enti conferenti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

          c) alla definizione delle modalità di attribuzione dei benefìci di cui all'articolo 25 in base alla graduatoria regionale di cui alla lettera g) del presente comma, fino a concorrenza delle risorse del fondo;

          d) a stabilire l'ammontare della dotazione finanziaria di capitale di cui all'articolo 25 destinata all'avviamento di un'attività imprenditoriale o professionale e l'ammontare della dotazione finanziaria di capitale destinata alla formazione post-secondaria qualificata;

          e) a stabilire, in assenza dei requisiti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 26, eventuali modalità specifiche e controllate di erogazione dei benefìci di cui al presente titolo, da attuare con la collaborazione dei servizi di assistenza sociale;

          f) a stabilire, in casi particolari, relativi a specifiche e limitate condizioni, eventuali deroghe al limite di età di cui al comma 2 dell'articolo 26;

          g) a definire le modalità per la compilazione delle graduatorie regionali o provinciali, pubblicate entro un mese dal termine di presentazione delle domande, tenendo conto: del fabbisogno di figure professionali e di nuove attività per la produzione di beni e di servizi evidenziato dal documento di cui al comma 5 dell'articolo 26; della situazione economica del richiedente relativa al nucleo familiare, definita secondo le modalità di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni; della data di presentazione della domanda;

          h) a definire i criteri per il monitoraggio dell'effettivo utilizzo delle dotazioni finanziarie di capitale erogate per le finalità di cui al presente titolo;

          i) a definire le modalità per il rimborso della dotazione finanziaria di capitale tenendo conto del reddito dichiarato dai beneficiari nell'anno fiscale precedente

 

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la data stabilita per il rimborso, prevedendo eventuali dilazioni e rateizzazioni.

      4. Dopo la lettera o) del comma 2 dell'articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante norme sugli oneri di utilità sociale deducibili, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente:

          «o-bis) le erogazioni liberali in denaro a favore dei fondi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'eguaglianza delle opportunità dei giovani».

      5. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione delle risorse dei fondi non utilizzate entro il 31 dicembre dell'anno precedente, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che hanno utilizzato interamente le somme assegnate con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 28.
(Conto di sicurezza individuale).

      1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato previa concertazione con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, è disciplinata la costituzione di conti di sicurezza individuale a favore dei lavoratori economicamente dipendenti, nonché dei lavoratori subordinati con rapporti di lavoro a carattere temporaneo.
      2. Il decreto di cui al comma 1 è emanato sulla base dei seguenti criteri:

          a) finalizzazione del conto alla copertura di esigenze socialmente rilevanti, quali la continuità dei versamenti previdenziali anche nell'ambito della previdenza complementare e il pagamento di tasse scolastiche o universitarie;

 

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          b) affidamento della gestione dei conti individuali all'INPS, ovvero ad enti bilaterali costituiti dalle associazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori interessati;

          c) finanziamento a carico delle parti interessate nella misura del 50 per cento e a carico del bilancio statale nella misura del 50 per cento, nei limiti stabiliti annualmente con la legge finanziaria;

          d) possibilità di erogazione, su domanda dei lavoratori interessati, di prestiti per un ammontare superiore a quello erogabile in via ordinaria.

TITOLO IV
COPERTURA FINANZIARIA

Art. 29.
(Copertura finanziaria).

      1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, ad eccezione del titolo III, sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

          a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

          b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692, e successive modificazioni;

          c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni;

          d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni;

          e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, e successive modificazioni;

 

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          f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni;

          g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni.

      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del titolo III, pari a 750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando, al netto delle regolazioni debitorie e in misura proporzionale, gli accantonamenti relativi ai Ministeri elencati alla tabella A allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 226.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.